| Il diritto alla mobilità e il dovere di pianificare |
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La libertà di circolazione è sancita in Italia dalla Costituzione italiana (Art. 16) e in Europa nella Carta dei diritti dell’Unione europea (Art. II-105). Il diritto alla mobilità è tuttavia un diritto limitato, in quanto, come richiamato nello stesso Art. 16, deve misurarsi con le esigenze di “sanità e sicurezza”, nonché con altri diritti costituzionalmente garantiti, quali ad esempio la tutela dell’ambiente e il diritto alla salute. La legge italiana e la giurisprudenza giudicano questi ultimi prevalenti sulla libertà di circolazione, ma purtroppo ancora oggi il sistema dei trasporti in Italia non è adeguato ad una reale salvaguardia di questi due diritti, come possiamo osservare in quasi tutte le nostre città grandi e medie e sulle nostre autostrade.
La parola sostenibile significa che l’esigenza di mobilità deve essere soddisfatta in modo da poter essere garantita nel futuro. Ovviamente per fare questo è necessaria una pianificazione della mobilità che minimizzi gli impatti ambientali e sanitari, pena la forzata interruzione e limitazione del diritto alla mobilità. Il caso di Roma è tipico al riguardo. Negli ultimi 10 anni si sono costruiti decine di milioni di metri cubi di nuove abitazioni ed uffici, a fronte di un incremento della rete di metropolitane uguale a zero. Le nuove strade e gli adeguamenti (vedi G.R.A) hanno solo tamponato una situazione che adesso rischia di esplodere. E' necessario intervenire prima che si arrivi al collasso, con una scelta fortissima in favore delle metropolitane, unico vero sistema di trasporto di massa. |


